Cosa dice il ministero degli affari esteri:
I cittadini italiani o stranieri in possesso di titolo accademico straniero - conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso Università statali o legalmente riconosciute - che aspirino a chiedere il riconoscimento in Italia del proprio curriculum studiorum ai fini del conseguimento di analogo titolo accademico italiano, possono avanzare richiesta in tal senso presso una Università di loro scelta.
La documentazione da produrre deve essere richiesta alle Segreterie Studenti delle Università nel cui statuto figura un corso di studi compatibile con quello completato all'estero, e, di norma, è la seguente (si consiglia all'uopo di contattare le Segreterie Studenti delle Università o consultare il sito MIUR > università > cooperazione internazionale > titoli di studio):
a) domanda diretta al Rettore dell'Università italiana prescelta (vedi allegato);
b) originale del titolo di studio di scuola secondaria superiore di ammissione all'Università che ha rilasciato il titolo accademico;
c) originale del certificato analitico degli esami universitari rilasciato dalla predetta Università (che attesti date e sedi degli esami, ove questi si fossero parzialmente svolti anche presso sedi universitarie diverse da quella che ha rilasciato il titolo);
d) programmi di ogni singolo esame; e) originale del titolo accademico posseduto;
f) tre fotografie (di cui una autenticata se trattasi di cittadini extra-comunitari residenti all'estero)
I documenti di cui ai punti b) c) d) e) devono essere muniti di traduzione ufficiale, per quelli relativi ai punti b) ed e) è prevista la legalizzazione - salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia - e devono essere muniti di "dichiarazione di valore in loco" a cura della Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferiscono i titoli stessi, che confermerà anche l'autenticità dei documenti di cui ai punti c) e d).
Laddove impossibilitati a recarsi personalmente presso le Sedi diplomatiche, gli interessati potranno prendere preventivamente gli opportuni contatti con le Sedi, per concordare eventuali, diverse modalità di inoltro della documentazione ai fini del riconoscimento.
I cittadini italiani, i cittadini comunitari, nonché i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art. 26 della Legge 30.7.2002, n. 189, possono presentare personalmente la domanda allo sportello delle segreterie delle Università entro le date autonomamente stabilite dai singoli Atenei, purché i titoli siano già provvisti degli atti di competenza della Rappresentanza italiana.
I cittadini extra-comunitari residenti all'estero sono tenuti ad inviare la domanda, corredata di tutta la documentazione prevista, tramite la Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana nel loro Paese o nel Paese straniero di ultima residenza, alla quale detti documenti dovranno pervenire entro i termini stabiliti annualmente dalle disposizioni MIUR relative alle immatricolazioni di studenti stranieri.
Gli interessati dovranno presentare i documenti di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese di appartenenza, attraverso l’apposizione dell’”Apostille” nonché i documenti di copertura economica ed assicurativa previsti dalle predette Disposizioni per le iscrizioni universitarie. La Rappresentanza italiana provvede alle verifiche ed agli atti di sua competenza ed all'inoltro della documentata domanda all'Università indicata dall'interessato.
Sulla richiesta deliberano le Autorità Accademiche, caso per caso, tenendo conto degli studi e degli esami sostenuti all'estero. Si fa presente che il riconoscimento di un titolo straniero da parte dell'Università concerne solo finalità “accademiche”, mentre il riconoscimento del titolo a fini professionali segue un iter diverso, ed è valutato dalle Amministrazioni competenti per materia.
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